
SERRAVALLE-CASALGUIDI. Il 31 luglio dell’anno scorso, prima della crisi e della spaccatura di “Serravalle Futura”, la storia dei campi da tennis di Casalguidi non aveva affatto convinto il terzetto Gorbi-Bolognini-Manigrasso.
Ne nacque l’esposto che segue e che ha portato, di conseguenza, a varie irruzioni della Guardia di Finanza al Comune della rocca (vedi anche qui).
Proponiamo, in prima battuta, l’esposto in versione integrale – anche se estesissima – perché i cittadini di Serravalle ne abbiano notizia certa e chiara. E ci riserviamo, ovviamente, di tornare ancora sull’argomento.
Ecco il testo:
Alla PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
Viale Mazzini n. 80 – 50132 Firenze
e, p.c. Al Comando della Guardia di Finanza
Via N. Machiavelli n. 11 – 51100 Pistoia
Oggetto: Comune di Serravalle Pistoiese (PT)
I sottoscritti:
Gorbi Federico, ***;
Bolognini Ermano, ***;
Manigrasso Gianni, ***;
[…] nella loro qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Serravalle Pistoiese (PT)
espongono
quanto segue
nell’espletamento della loro funzione di Consigliere Comunale del Comune di Serravalle Pistoiese (in seguito anche “Comune”) sono venuti a conoscenza di fatti e circostanze relative ai rapporti contrattuali ed economici intrattenuti dal Comune con il Casalguidi Tennis Club (inseguito anche CTC), che intendono sottoporre all’attenzione di codesta Procura.
Con deliberazione del C.C. n. 50 del 28.07.2000, esecutiva, il Comune deliberò di procedere alla costruzione di un’opera costituita da campo polivalente da tennis e calcetto coperto, adiacente ai campi da tennis esistenti in frazione Casalguidi e di concedere in gestione a terzi il complesso sportivo sito nella citata frazione, composto da 2 campi da tennis e spogliatoi ed in futuro integrato con l’opera da realizzare in questione, mediante affidamento in concessione sia della costruzione che della gestione.

A seguito di gara risultò affidataria della concessione la Società Casalguidi Tennis Club, che propose il ribasso dell’0,48% sia sul canone annuo di gestione di Lire 40.000.000, sia sul contributo finanziario a carico del Comune di Lire 120.000.000. Cosicché, il Comune in data 1° giugno 2001, stipulò l’atto “Disciplinare di concessione del servizio di gestione dei campi da tennis con costruzione di campo polivalente da tennis e calcetto coperto da doppia membrana in PVC su struttura ad archi metallici” con la Società sportiva Casalguidi Tennis Club (allegato 1), avente durata di 10 anni, e precisamente dal 01/06/2001 al 31/05/2011.
Per il contenuto, gli obblighi contrattuali e i rapporti economici si rinvia direttamente al Disciplinare, che non è parte di questa nostra segnalazione, se non per un aspetto tecnico giuridico che sarà affrontato solo brevemente nell’ultima parte. In quanto si presume e si spera che i lavori siano stati regolarmente eseguiti nei tempi e nelle misure previste dalla procedura di gara e dal richiamato disciplinare.
Senza, appunto, entrare nel merito di quanto accaduto in passato, ma di quanto avvenuto successivamente, in considerazione di quanto appreso dalla documentazione acquisita (seppur con grossa difficoltà e a più riprese) e dalle risposte fornite dal Comune, molto particolari e discutibili, ci preme preliminarmente riportare qui di seguito, anche se in maniera sintetica, la sequenza dei fatti avvenuti supportati dalla documentazione allegata che è parte integrante ed inscindibile del !presente documento.
* * *
Nel marzo 2010, ben 16 mesi prima della naturale scadenza del Disciplinare il CTC ha avanzato una proposta di rinnovo della convenzione per ulteriori 10 anni, impegnandosi a realizzare altri interventi strutturali per la somma di Euro 147.200, entro 15 mesi dalla sottoscrizione della nuova convenzione, chiedendo, in contropartita al Comune un nuovo contributo per la realizzazione delle opere per Euro 61.677 e un canone annuo per la gestione dell’impianto di Euro 20.559,12 (allegato 2).
Le procedure per il rinnovo si mettono immediatamente in moto e già nel giugno 2010 (allegati 3 e 4) la proposta del CTC viene ritenuta favorevole dall’Amministrazione, ma con la “novità” del pagamento di un canone “simbolico” annuo di Euro 2.000 per l’uso dell’impianto.
A fine luglio, come costante abitudine di questa Amministrazione, viene pubblicato l’avviso per le eventuali manifestazione di interesse da parte di terzi, dal 22 luglio al 23 di agosto 2010 (vedasi allegato 5).
Durante il discutibile quanto inopportuno periodo di pubblicazione dell’avviso, nessun’altra proposta viene presentata e quindi a fine settembre del 2010, ben 9 mesi prima della scadenza del primo Disciplinare, viene approvato dal Consiglio Comunale il nuovo schema di convenzione (allegato 6).
Il 26 ottobre 2010, il Funzionario dell’Area Contabile determina:
- – di affidare in concessione al CTC l’impianto sportivo, con decorrenza 1° giugno 2011 fino al 31 maggio 2021;
- – di procedere alla stipula della convenzione;
- – di assumere in bilancio le varie uscite;
- – di stabilire i pagamenti che dovranno avvenire dietro presentazione di fattura “ritualmente vistata dal Responsabile dei Servizio preponente” (allegato 8).
In data 3 dicembre 2010, 6 mesi prima della naturale scadenza, viene sottoscritta la nuova Convenzione (allegato 10).
Essa prevede, come nella precedente, tutta una serie di obblighi, tra i quali l’obbligo di terminare i lavori non oltre 15 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione e quindi non oltre il 3 marzo 2012.
Tutta questa fretta e la procedura adottata ha suscitato la nostra curiosità ed attenzione, tant’è vero che il 20 agosto 2012 è stata protocollata la prima interrogazione scritta (allegato 18).
Appare particolarmente e stranamente tempestiva, dopo un periodo di assoluto silenzio dalla scadenza dei termini dei lavori da eseguire (03/03/2012), la richiesta di proroga dei lavori presentata dal CTC con lettera datata 11 agosto 2012 (allegato 19) – ma protocollata il 30 agosto 2012 – nella quale si chiede la proroga dei lavori fino al 30 settembre 2013, quindi a tempo ampiamente scaduto.
Detto questo, dobbiamo intanto evidenziare queste prime circostanze che destano perplessità sulla condotta del Comune:
- > La proposta di rinnovo è arrivata 16 mesi prima della scadenza naturale della prima convenzione;
- > La procedura di rinnovo è iniziata immediatamente;
- > I lavori sono iniziati prima della stipula della nuova convenzione (vedasi allegati 7 e 9 );
- > Le fatture che ci sono state consegnate dal Comune non risultano “vistate dal Responsabile del Servizio”, come previsto sia in Convenzione come nella Determina n. 719 del 26 ottobre 2010 (allegato 8).
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Dalla documentazione appare che il CTC, si sia reso ripetutamente inadempiente ed abbia avuto un comportamento di assoluta libertà, proprio come se si sentisse libero di agire indisturbato, probabilmente sapendo di non essere, per qualche motivo, controllato, in quanto:
- 1. Ha eseguito i lavori prima della stipula della Convenzione;
- 2. Ha eseguito i lavori prima stipula della polizza assicurativa prevista ai sensi dell’art. 15 della convenzione ritenuto grave inadempimento proprio nel medesimo articolo;
- 3. Non risultano presentati i consuntivi dell’attività svolta previsti dall’art. 7 lettera K) della Convenzione;
- 4. Le fatture di spesa non risultano vistate, mentre i pagamenti da parte del Comune sono iniziati;
- 5. I lavori non sono stati eseguiti nei termini previsti.
In relazione a questo ultimo punto, dobbiamo far presente che l’art. 16 della Convenzione prevede delle “penali” contrattuali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori in base ai termini stabiliti nel capitolato.
Proprio perché è stato messo il “naso” nella Convenzione, si ritiene che il CTC si sia precipitato a presentare domanda di proroga dei lavori dopo la nostra prima interrogazione. Ed il Comune è corso ai ripari, intendendo “sanare” tutta la questione con una modifica alla convezione deliberata recentemente dal C.C. (vedasi allegati 35 e 36) “rinunciando” a qualsiasi richiesta di penale contrattuale.

Nella proposta di modifiche dell’U.O. Acquisti – Sport alla convenzione da portare alla discussione del C.C. (allegato 34) vengono fatte affermazioni che confermano il nostro assunto, e precisamente:
- i lavori dovevano essere ultimati entro il 03.03.2012;
- la mancata realizzazione di parte degli interventi fissati in convezione;
- – solo il 1° giugno 2013 è stata presentata la SCIA Antincendio;
- – che solo il 19 giugno 2013, il Presidente del CTC ha presentato una nota di chiarimento (allegato 29);
- – viene riconosciuta l’inadempienza contrattuale (dopo oltre un anno e senza che fosse mai sollevata alcuna eccezione e senza che fosse mai stata inviata intimazione scritta al rispetto della convezione) ma al contrario viene addirittura menzionato “VALUTATA la conduzione ultradecennale della gestione dell’impianto sportivo in maniera più che soddisfacente, avendola espletata con cura e diligenza secondo i dettami fissati nella citata convezione”
Sempre nello stesso documento viene fatto ripetutamente riferimento al pubblico servizio, alla pubblica utilità ad esigenze di pubblica utilità, ma l’argomento si affronterà successivamente.
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Ma, sono anche altre le questioni che hanno destato la nostra perplessità. In particolar modo, le risposte fornite alle nostre interrogazioni, che si sono moltiplicate per la curiosità crescente nata proprio da tali risposte, e che ci hanno portato a sottoporre all’attenzione di codesta Procura della Corte dei Conti le varie questioni.
Interrogazione del 20.08.2012 prot. 12351 (allegato 18)
Risposta alla prima interrogazione del 11.09.2012 (allegato 20)
Il Comune nel fare il riepilogo dei fatti afferma, che la proposta anticipata di rinnovo della Convenzione al CTC è stata approvata “per evidenti ragioni di convenienza e pubblico interesse” questione che, come già detto, sarà affrontata in seguito.
Poi, il Comune fa delle affermazioni che confermano quanto prima riportato e precisamente: “/a verifica dei costi sostenuti è stata fatta attraverso la presa d’atto dell’installazione della copertura pressostatica del terzo campo da tennis, effettuata subito dopo la sottoscrizione della convenzione” quindi viene confermata la circostanza che i lavori sono stati eseguiti prima della stipula della convenzione, in violazione dell’art. 15 e dell’art. 19 della convenzione e nessun richiamo o intimazione scritta è stata rivenuta nei documenti del Comune.
Interrogazione del 18.09.2012 prot. 13591 (allegato 21)
Risposta alla seconda interrogazione del 01.10.2012 (allegato 22)
Il Comune scarica subito ogni responsabilità sugli Uffici preposti, limitandosi ad affermare che il pagamento dei contributi semestrali “è stato autorizzato dall’Ufficio Sport che ha proposto e seguito l’intero iter del rinnovo della convenzione” senza peraltro far menzione della presentazione dei consuntivi dell’attività svolta previsti dall’art. 7 lettera k) della convenzione.
Interrogazione del 10.10.2012 prot. 14901 (allegato 23)
Risposta alla terza interrogazione del 05.12.2012 (allegato 24)
Alle precise richieste il Comune si è limitato a riconfermare che “/a verifica del rispetto della convezione in merito agli obblighi e diritti del concessionario spetta all’Ufficio Sport
Viene risposto che lo scrivente Assessore allo Sport ‘ha verificato alcune incongruenze rispetto agli obblighi previsti in convenzione” ma nulla viene riportato, in relazione ad eventuali iniziative intraprese, limitandosi a far presente che si son tenute alcune riunioni con il gestore dell’impianto, invitato a fornire ufficialmente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per verificare le eventuali inadempienze ed adottare i provvedimenti che saranno necessari.
Inutile e strumentale richiesta, essendo previste nella convezione stessa le condizioni per l’esecuzione dei lavori, gli adempimenti amministrativi e quant’altro.
Non c’era necessità che fosse fornita documentazione.
In ogni caso non abbiamo notizia di documentazione ufficiale presentata dal CTC e di provvedimenti presi dal Comune, quando a questa data vi erano già state numerose violazioni contrattuali.
Interrogazione del 13.12.2012 Prot. 18207 (allegato 25)
Risposta alla quarta interrogazione del 25.01.2013 (allegato 26)
Nella risposta si rimanda tutto a richieste di informazioni, peraltro dopo quasi un anno dalla scadenza prevista per il termine lavori e sempre dopo tale periodo si afferma.. quindi non sono in grado di fornirti una risposta precisa e puntuale sul grado di inadempienza “
Risposta veramente assurda…
Interrogazione del 18.01.2013 Prot. 1035 (allegato 27)
Risposta alla quinta interrogazione del 22.03.2013 (allegato 28)
Sintetizzando… probabilmente senza le nostre interrogazioni i pagamenti dei contributi sarebbero continuati a prescindere dalle spese effettivamente sostenute.

Ma, con questa interrogazione entriamo in un altro argomento, finora non affrontato, le spese sostenute per la fornitura ed il consumo dell’acqua.
Tra gli obblighi del concessionario è prevista, alla lettera h) dell’art 7 della convenzione, anche “l’assunzione di tutti gli oneri per canoni, diritti e tariffe per “tutte” le utenze ed i servizi, ivi compresi i relativi allacciamenti, nonché quanto altro necessario per il completamento e l’esecuzione di tutti i lavori e per la successiva gestione del complesso sportivo.
Alle domande poste sull’argomento, sono state date le seguenti risposte:
“L’utenza con intestazione al Comune di Serravalle Pistoiese è stata attivata in data 25 maggio 2011; dal 12 maggio 2012 l’utenza è stata volturata al Casalguidi Tennis Club. Le bollette intestate al Comune venivano recapitate al Presidente della società che provvedeva al pagamento. Ad oggi i pagamenti sono regolari “Non è stato chiesto nessun rimborso perché, come detto in precedenza, le bollette, seppur intestate al Comune, venivano materialmente pagate dalla società sportiva”
Le risposte fomite hanno destato ulteriormente la curiosità e per questo sono state presentate successivamente altre e più puntuali interrogazioni.
Viene da chiedersi, se contrattualmente il consumo dell’acqua, come tutte le altre utenze, era a carico del CTC, perché il Comune si è intestata la bolletta ?
Risposte che ci limitiamo a definire assurde oppure la conseguenza di una gestione confusionaria, per non dire “particolare” non rispecchiante le condizioni contrattuali.
Interrogazione del 11.06.2013 Prot. 9244 (allegato 31)
Risposta alla sesta interrogazione del 09.07.2013 (allegato 39)
Alla richiesta di copia della risposta del Funzionario alla lettera di richiesta di proroga del CTC del 11 agosto 2012 viene affermato che “non è stata fornita alcuna risposta’. Evitiamo ogni commento a tale affermazione.
E viene chiusa la risposta con la conferma che il C.C. ha prorogato il termine dei lavori non più alla data richiesta dal CTC (30.09.2013) bensì al 30 giugno 2014.
Interrogazione del 11.06.2013 prot. 9245 (allegato 32)
Risposta alla settima interrogazione del 09.07.2013 (allegato 40)
Alla richiesta dei documenti fiscali relativi alla prima convezione sono stati fornite semplicemente le copie delle fatture, non vistate, senza alcun conto consuntivo.
Interrogazione del 11.06.2013 Prot. 9243 (allegato 30)
Risposta alla ottava interrogazione del 09.07.2013 (allegato 38)
E veniamo all’ultima interrogazione presentata le cui risposte destano veramente ilarità.
Domanda 1:
Perché il 25 maggio 2011, è stata attivata dal Comune di Serravalle Pistoiese un’utenza dell’acqua per fornitura al CTC?
Risposta 1:
Da informazioni assunte presso i vari uffici sono venuto a conoscenza che. molto probabilmente, l’utenza in questione prima del 25.05.2011 non era intestato a nessuno (e chi la paga?) e che Publiacqua. Da controlli effettuati, abbia intestato direttamente l’utenza al Comune in quanto l’impianto servito era di proprietà del Comune.
Domanda 2:
Tra il 25 maggio 2011 ed il 12 maggio 2012 (periodo di intestazione delle utenze e quindi le bollette al Comune) sono state contabilizzate dall’Amministrazione Comunale ? Risulta stanziate la spesa relativa ? È corretto che una bolletta intestata al Comune venga consegnata per il pagamento ad un terzo ?
Risposta 2:
Nessun stanziamento era stato previsto per questa utenza in quanto !’Ufficio Sport era conoscenza che il consumo dell’acqua era a carico dell’a.s.d. che gestisce l’impianto; più volte era stata contatta Publiacqua per la voltura dell’utenza, nel frattempo, comunque, le bollette, pur intestate al Comune venivano pagate dall’a.s.d. Casalguidi Tennis Club.
Nonostante, !’Ufficio Sport, fosse stato a conoscenza non risultano mai sono state inviate richieste di volturazione. Per quanto a nostra conoscenza le volture devono essere richieste e fatte dall’utente consumatore, in questo caso il concessionario, come potevano essere richieste dal Comune ?
In tema di stanziamento non abbiamo possibilità di accertarsi di tali affermazioni, mentre è assolutamente strano che il pagamento sia affidato ed effettuato da terzi, procedura del tutto inusuale, tanto più, se vi è interessato un Ente pubblico, come se proprio fosse tutto gestito in famiglia, visti anche i rapporti familiari coinvolti.
Domanda 3:
Nel periodo dal 01/06/2001 (inizio prima convezione) fino al 25 maggio 2011, le bollette dell’acqua a chi erano intestate ?
Risposta 3:
La risposta a questa domanda è insita nella risposta 1) ed è che l’utenza, come altre che erano seguite al passaggio della gestione acquedotti e fognatura a Publiacqua, non avesse nessuna intestazione. Comunque la matricola contatore è 2011000212 e la ricerca, pur lunga, come comunicato dal numero verde di Publiacqua, è possibile tramite richiesta scritta a Publiacqua stessa.
Appare veramente strano che una fornitura di acqua non abbia una intestazione oppure come più probabile, possa essere, che tale fornitura sia ricompresa in altre bollette intestate e pagate dal Comune.

Infine, ci corre anche l’obbligo di far presente che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (allegato 48) recita all’art. 20 numero 15) “Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d’urgenza, e l’interrogazione non viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio”, mentre il Regolamento sul diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi (allegato 50) e lo Statuto Comunale (allegato 49) prevedono che le risposte siano date entro 30 giorni dalla richiesta.
Tali termini non risultano rispettati.
***
A questo punto, dopo aver descritto in maniera certamente semplice, ma con l’intento di rendere leggibile e comprensibile a chiunque il contenuto dell’esposto, ci preme affrontare con altrettanta semplicità alcuni argomenti della vicenda che appaiono quantomeno dubbi e degni del vaglio da parte degli Organi competenti.
***
Requisito della Pubblica utilità e dell’interesse pubblico
Sia nella prima che nella seconda convezione si fa riferimento ad una attività di pubblico interesse. Stiamo parlando di attività tennistica, attività che è sempre stata abbastanza elitaria, tant’è vero che il Casalguidi Tennis, ancorché associazione sportiva, si è costituita sotto forma di “club”.
Vero è che nella convenzione è previsto che il Concessionario riservi in particolari orari l’uso degli impiantì sportivi alle scuole locali, ma da quanto a conoscenza l’uso è sempre stato minimo se non addirittura assente, e quindi, non si vede l’interesse pubblico. Non appare una attività di pubblico interesse diretta alla generalità della collettività. Tant’è vero che per poter accedere all’impianto occorre diventare soci e non pagare un semplice biglietto.
Nell’allegato 20 si legge:
*… per evidenti ragioni di convenienza e pubblico interesse”
Nell’allegato 34 si legge:
“… funzionari dell’Ente e rappresentanti dell’a.s.d. hanno tenuto vari incontri per stabilire un percorso atto a non interrompere il pubblico servizi’ “Riconosciuto, parimenti, che le opere realizzate, già acquisite per accessione al patrimonio dell’Ente, hanno una pubblica utilità perché permettono al Comune di non interrompere un servizio particolarmente importante perla comunità locale”
“… sempre per esigenze di pubblica utilità”,
***
Nell’esposizione dell’argomento in discussione in Consiglio Comunale del 25 giugno 2013, punto 7, (allegato 36) per stessa ammissione del Sindaco, mentre ricorda i fatti del 2001, afferma che era un’attività “che non funzionava, aveva pochissima utenza” e quindi non si comprende dove si vedeva, già allora, tutto questo “pubblico interesse”.
Quando non c’è una diffusa e generalizzata domanda di un servizio da parte della cittadinanza non si può definire lo stesso di pubblico interesse o un’attività di !
[pubblica utilità.
Quando è riservato a pochi, e tra l’altro soci, non ci può essere la pubblica utilità.
Non si tratta di trasporto pubblico, scuolabus, mensa o asilo nido, senza tennis si può condurre comunque una vita regolare senza avere disagi.
Decadenza “automatica” del primo Disciplinare
Come abbiamo visto il primo atto Disciplinare con il quale veniva affidata la gestione dell’impianto sportivo del tennis alla CTC è stato stipulato il 1° giugno 2001 con scadenza prevista per il 31 maggio 2011.
Durante il periodo di vigenza del Disciplinare, è stata approvata e ritualmente pubblicata sul BURT il 4 giugno 2005, la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 6, la quale prevedeva all’art. 5, comma 3, che le convenzioni già stipulate ed aventi scadenza 24 mesi dopo l’entrata in vigore della legge, cessassero di produrre effetti.
Quindi, in sostanza sarebbe decaduta automaticamente il 4 giugno 2007 perdendo ogni effetto.
Conclusioni
Voglia codesta Procura verificare:
- – Se ricorrono i requisiti di pubblica utilità ed interesse pubblico per l’attività di tennis data in concessione al Casalguidi Tennis Club;
- – Se è stata regolare la gestione ed i rapporti contrattuali ed economici per l’uso dell’acqua durante le 2 convenzioni e se questa ha causato un danno economico all’Ente;
- – Se è corretto che il Comune non abbia mai sollevato le inadempienze contrattuali alle violazioni commesse e se queste hanno causato un danno economico all’Ente;
- – Se è corretto che le risposte alle interrogazioni siano state fomite tutte oltre i limiti previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e molte anche oltre i limiti previsti dallo Statuto Comunale e dalle altre normative L. 241/90;
- – Se è corretto che il Disciplinare del 1° giugno 2001 non sia stato, a suo tempo, rinnovato, avendo cessato per legge tutti i propri effetti giuridici e quindi anche economici.
Serravalle Pistoiese, 31 luglio 2013
Con ossequi.
Federico Gorbi
Ermano Bolognini
Gianni Manigrasso